Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: conferenza di servizi

L'art 38 comma 3 del D.lgs. 36/2023 recita così: " La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica....omissis.....una conferenza di servizi...)...riprendendo di fatto quanto già previsto nel contesto progetti PNRR per appalti integrati.
L'articolo è da intendersi nel senso che che la convocazione della conferenza dei servizi, nel contesto in esame, è effettuata - da parte della stazione appaltante pubblica, senza il previo espletamento della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. 383/1994 che prevede l'accertamento di conformità delle opere di interesse statale da parte dello Stato (tramite anche i Provveditorati OO.PP.) di intesa con la Regione interessata?

L'art. 3 del D.P.R. 383/1994 prevede che la Conferenza dei servizi per la localizzazioni di opere di interesse statale sia indetta dallo Stato (Ovvero MIT, ovvero Provveditorato OO.PP.). L'art. 38 del nuovo codice D.Lgs. 36/2023 invece prevede al comma 3 che qualsiasi stazione appaltante può convocare un CdS per un PFTE di un'opera di interesse pubblico. Quindi la stazione appaltante si attiva autonomamente (contattando tramite la CDS i singoli enti preposti) in un campo dove era invece previsto il filtro del Provv. OO.PP.? Quindi il D.P.R. 383/1994 è da considerarsi superato?